1. Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.