1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, fino al 30 giugno 2021, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore(1)(2).
Note
(1)
Tale comma è stato modificato dall'art. 13, comma 4, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183.
(2)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 22 giugno 2021, n. 128, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 (il quale ha modificato il comma 1 del presente articolo).