1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti connesse alla situazione di emergenza di rilievo nazionale, decretata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i periodi continuativi di cui al comma 2 dell'articolo 39 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono elevati fino a centottanta giorni, fermo restando il limite massimo di giorni nell'anno previsto nel medesimo comma 2.