1. Al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento.
2. Per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida nel limite di spesa di 704.000 euro.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35,304 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.