1. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la durata dello stato emergenziale, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il regime di incompatibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.