Per modificare l'assetto territoriale delle Province o per crearne di nuove il
legislatore costituzionale ha previsto una
riserva di legge assoluta, stabilendo che l'iniziativa legislativa in tale ambito spetti ai Comuni, dopo aver acquisito il parere della Regione. I Comuni cui si riferisce la disposizione sono quelli a vario titolo coinvolti nel procedimento di variazione e quindi quelli che vedrebbero una modifica della
Provincia di appartenenza. Anche le Regioni da sentirsi sono quelle entro il cui perimetro opera la modifica. La disciplina deve essere integrata con quanto prevede l'art. 21 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi cui ogni variazione in esame deve attenersi. Questi principi sono da ricondurre alla volontà di evitare che esse determinino squilibri economici o sociali nei territori interessati.
Per quanto riguarda invece i Comuni, la Regione può direttamente, con
legge regionale, istituire nuovi Comuni, modificarne l'assetto territoriale e la denominazione. Tuttavia, è probabile che anche in questo caso l'iniziativa provenga dai Comuni che intendono divenire tali o, se esistenti, mutare la propria circoscrizione. In ogni caso le popolazioni locali devono essere sentite anche se la disposizione non specifica con quale mezzo; tuttavia è probabile che ciò accada con
referendum consultivo. L'art. 15 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, infine, detta alcune regole in ordine alle modifiche in esame.