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Articolo 133 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 133 Costituzione

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Ratio Legis

La variazione di territorio di una Provincia è consentita in quanto può consentire di adeguare il perimetro territoriale alle esigenze della popolazione, tra le quali un miglior uso delle risorse ed una miglior presenza delle strutture burocratiche. Da essa possono derivare conseguenze sia per i Comuni ricompresi in essa sia per la Regione che, pertanto, devono essere coinvolti nel relativo procedimento.

Spiegazione dell'art. 133 Costituzione

Per modificare l'assetto territoriale delle Province o per crearne di nuove il legislatore costituzionale ha previsto una riserva di legge assoluta, stabilendo che l'iniziativa legislativa in tale ambito spetti ai Comuni, dopo aver acquisito il parere della Regione. I Comuni cui si riferisce la disposizione sono quelli a vario titolo coinvolti nel procedimento di variazione e quindi quelli che vedrebbero una modifica della Provincia di appartenenza. Anche le Regioni da sentirsi sono quelle entro il cui perimetro opera la modifica. La disciplina deve essere integrata con quanto prevede l'art. 21 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi cui ogni variazione in esame deve attenersi. Questi principi sono da ricondurre alla volontà di evitare che esse determinino squilibri economici o sociali nei territori interessati.

Per quanto riguarda invece i Comuni, la Regione può direttamente, con legge regionale, istituire nuovi Comuni, modificarne l'assetto territoriale e la denominazione. Tuttavia, è probabile che anche in questo caso l'iniziativa provenga dai Comuni che intendono divenire tali o, se esistenti, mutare la propria circoscrizione. In ogni caso le popolazioni locali devono essere sentite anche se la disposizione non specifica con quale mezzo; tuttavia è probabile che ciò accada con referendum consultivo. L'art. 15 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, infine, detta alcune regole in ordine alle modifiche in esame.

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