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Articolo 130 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 130 Costituzione

Articolo abrogato dall'art. 9 L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
[Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.]

Note

Ratio Legis

La ratio della disposizione era, nell'intenzione del costituente, attribuire agli enti locali un'autonomia attenuata poichè permaneva una forma di controllo da parte dello Stato.

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