Articolo abrogato dall'art. 9 L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
[Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione (1).]
Note
(1)
Nonostante l'abrogazione del 2001 l'art. 19 della l. 5 giugno 2003, n. 131 ha riproposto la figura del "rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie" affidandola al prefetto preposto all'ufficio territoriale per il Governo.