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Articolo 124 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 124 Costituzione

Articolo abrogato dall'art. 9 L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
[Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione (1).]

Note

(1) Nonostante l'abrogazione del 2001 l'art. 19 della l. 5 giugno 2003, n. 131 ha riproposto la figura del "rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie" affidandola al prefetto preposto all'ufficio territoriale per il Governo.

Ratio Legis

Con tale disposizione veniva introdotta una figura di raccordo tra lo Stato centrale e le singole Regioni ritenuta necessaria a causa del fatto che, comunque, le seconde fanno parte del primo.

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