2. I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all’anno, il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto maturato.
3. L’ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre 1989 va riproporzionato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e terza categoria.
4. Per i periodi di servizio antecedenti il 29 maggio 1982 l’indennità di anzianità è determinata nelle seguenti misure: A) Per il rapporto di lavoro in regime di convivenza, o di non convivenza con orario settimanale superiore alle 24 ore:
- 1) per l’anzianità maturata anteriormente all’1 maggio 1958:
- a) al personale già considerato impiegato: 15 giorni per ogni anno d’anzianità;
- b) al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni anno d’anzianità;
- 2) per l’anzianità maturata dopo il 1 maggio 1958 e fino al 21 maggio 1974:
- a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d’anzianità;
- b) al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno d’anzianità;
- 3) per l’anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982:
- a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d’anzianità;
- b) al personale già considerato operaio: 20 giorni per ogni anno d’anzianità.
- 1) per l’anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974: 8 giorni per ogni anno d’anzianità;
- 2) per l’anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 31 dicembre 1978: 10 giorni per ogni anno d’anzianità;
- 3) per l’anzianità maturata dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1979: 15 giorni per ogni anno d’anzianità;
- 4) per l’anzianità maturata dal 1 gennaio 1980 al 29 maggio 1982: 20 giorni per ogni anno d’anzianità.
5. Ai fini del computo di cui al comma 4, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per 6 l’importo della retribuzione media settimanale o per 26 l’importo della retribuzione media mensile in atto alla data del 29 maggio 1982. Tali importi devono essere maggiorati del rateo di gratifica natalizia o tredicesima mensilità.