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Articolo 32 Codice del terzo settore

(D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

[Aggiornato al 03/08/2024]

Organizzazioni di volontariato

Dispositivo dell'art. 32 Codice del terzo settore

1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

3. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV. L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.

4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30. Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile(1).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 66-bis, comma 02, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

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Bruno L. chiede
sabato 08/02/2020 - Lombardia
“Al comma 1 dell'art. 32 del DL 117/2017 c'è un passo che dice "... ad un numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato...". La domanda è: quella "o" è da intendersi come una disgiunzione "oppure" e come una "e" congiunzione?
Grazie

Consulenza legale i 12/02/2020
In materia di interpretazione delle norme, l’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale (cosiddette preleggi), stabilisce che “nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.
Dunque, al fine di individuare il significato delle espressioni usate dal legislatore, il primo passo da compiere è quello dell’interpretazione letterale del testo.
Nel nostro, caso, peraltro, il significato della norma in esame (l’art. 32 del Codice del terzo settore) è piuttosto chiaro e non si presta ad equivoci o ad operazioni interpretative di particolare complessità.
Essa infatti definisce, appunto, le organizzazioni di volontariato come “enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta”, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività previste dal medesimo codice, ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Quanto al numero degli associati - che costituisce l’oggetto specifico del quesito - si prevede che non possa essere inferiore a “sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato”.
Il disposto della norma è inequivocabile nel senso che la congiunzione "o" ha, effettivamente, valore disgiuntivo (né potrebbe essere altrimenti). Pertanto, per costituire una organizzazione di volontariato occorreranno almeno sette persone fisiche oppure, in alternativa, tre organizzazioni di volontariato.
Questione diversa è se possa considerarsi ammissibile una ODV con composizione della base sociale "mista".
In proposito si è espresso il Ministero del Lavoro, con la recentissima nota n. 1082 del 5 febbraio 2020.
Nella nota si legge, tra l'altro, che “non è [...] rinvenibile in maniera espressa una previsione volta ad escludere la possibilità di una base associativa comprendente sia persone fisiche che ODV o APS [associazioni di promozione sociale, n.d.r.]: detta ipotesi appare quindi rispondente agli enunciati canoni della libertà associativa e dell’autonomia negoziale. In tale prospettiva, si ritiene che i predetti articoli debbano essere interpretati nel senso di lasciare alla libera determinazione delle associazioni la possibilità di definire la propria compagine associativa”, fatte salve - precisa la nota - le limitazioni espressamente contenute nella vigente normativa.