Il bene giuridico oggetto di tutela è la pubblica decenza, intesa come rispetto delle regole sociali che impongono una certa
continenza nell'esprimere il proprio pensiero.
La condotta incriminata consiste nell'esporre in vendita o
distribuire scritti,
disegni o qualsiasi
oggetto figurato che, per le sue caratteristiche, può offendere la pubblica decenza.
Elemento necessario ai fini della configurabilità di tale reato è la vendita o la distribuzione siano svolte in
luogo pubblico, aperto al pubblico o comunque in un luogo esposto alla pubblica vista (dunque anche da una
abitazione privata, purché in modo visibile).
Il concetto di
decenza è generico ed attiene a quell'insieme di norme che impongono, in aderenza al comune sentimento, di astenersi dal compiere atti che offendono i principi della costumatezza, della pudicizia e della morale, o che sono capaci di destare sentimenti di ripugnanza. Espresso in tal senso, il concetto di decenza è più ampio di quello di pudore, che attiene precipuamente alla sfera sessuale.
Ad ogni modo, la scriminante di cui all'articolo
529, co. 2 può valere anche per il
reato in esame.