Articolo abrogato dall'art. 11, della L. 13 maggio 1978, n. 180.
[Chiunque, fuori del caso preveduto dal primo cpv. dell'articolo precedente, senza autorizzazione, riceve in custodia persone affette da alienazione mentale, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila.
Alla stessa pena soggiace chi non osserva gli obblighi inerenti alla custodia delle persone indicate nella disposizione precedente.]