Articolo abrogato dall'art. 13, del D.lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
[Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima fatta dichiarazione all'Autorità, quando la legge lo richiede, o senza osservare le prescrizioni della legge, è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila.]