Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:
Note
(1)
Rimangono esclusi gli strumenti diretti ad offendere il cui porto è vietato in modo assoluto dalla legge.
(2)
Tale previsione deve integrarsi con quanto espresso ex artt. 45, 81 e 81 del T.u.l.p.s.