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Articolo 669 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Esercizio molesto dell'accattonaggio

Dispositivo dell'art. 669 bis Codice Penale

(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. È sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall'art. 21 quater comma 1 del D.L. 4 ottobre 2018, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132

Massime relative all'art. 669 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 29233/2024

L'esercizio molesto dell'accattonaggio è reato eventualmente abituale, potendo essere integrato tanto da un fatto singolo quanto dalla reiterazione di una pluralità di fatti omogenei, sicché, in tale ultimo caso, i termini di prescrizione decorrono dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, in quanto solo in tale momento cessa il pericolo di lesione dei beni tutelati dalla norma incriminatrice.

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