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Articolo 667 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 667 Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 13, del D.lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

[Chiunque fa eseguire in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo, senza averne dato preventivo avviso all'Autorità, è punito con l'ammenda da lire duecentomila a un milione.

Alla stessa pena soggiace chi fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, ovvero esporta o fa comunque commercio di pellicole cinematografiche, senza averne dato il preventivo avviso all'Autorità.

Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso contro il divieto dell'Autorità, la pena è dell'arresto fino a un mese.]

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