(1)La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale(2).
Note
(1)
Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 11, della l. 7 marzo 1996, n. 108.
(2)
In deroga alla norma generale ex art. 158, secondo la quale il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del reato, nell'ipotesi di specie il dies a quo del termine di prescrizione è costituito dall'ultima riscossione degli interessi e del capitale.