Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza [616](1), lo rivela, senza giusta causa(2), ovvero l'impiega a proprio o altrui profitto(3), è punito, se dal fatto deriva nocumento(4), con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a milletrentadue euro 1.032.
Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi(5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Note
(1)
Il contenuto di tali atti può consistere sia in rappresentazioni grafiche, ovvero scritti, disegni, etc, sia in altre in denaro, fotografie, oggetti materiali.
(2)
La disposizione in esame non chiarisce la nozione di giusta causa, che di conseguenza è rimandata al generico concetto di giustizia, quindi si tratta di un richiamo all'analisi che il giudice deve condurre con riguardo alla liceità sia sotto il profilo etico sia sotto quello sociale dei motivi che hanno condotto il soggetto ad compiere l'atto.
(3)
Il profitto non ha rilevanza solo economica o patrimoniale, ma può quindi trattarsi di un diverso vantaggio, il quale non deve necessariamente essere conseguito.
(4)
Il nocumento viene considerato dalla dottrina quale elemento costitutivo del reato, mentre la giurisprudenza opta per ritenerlo una condizione obiettiva di punibilità.
(5)
Tale comma è stato inserito ex art. 7, della l. 23 dicembre 1993, n. 547.