(1)Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile(2).
Note
(1)
Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172.
(2)
Si deve intendere come ignoranza inevitabile quella non rimproverabile quantomeno a titolo di colpa.