Articolo abrogato dall'art. 4, della L. 1 ottobre 2012, n. 172.
[La condanna per i reati di cui agli articoli 583 bis, 600, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
- 1) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore;
- 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura. ]