(1)La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti(2).
Note
(1)
Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172.
(2)
Tale attenuante risultava già disciplinata dal precedente art. 600 sexies, dal quale si discosta per il ridimensionamento dello spettro di condotte rilevanti, tra cui non viene richiamata la mera collaborazione investigativa.