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Articolo 586 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 25/02/2026]

Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti

Dispositivo dell'art. 586 bis Codice Penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

La pena di cui al primo e secondo comma è aumentata:

  1. a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
  2. b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
  3. c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.

Nel caso previsto dal terzo comma, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468(1)(2).

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 9 marzo - 22 aprile 2022, n. 105 , ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 586-bis, settimo comma, del codice penale, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti»".

Ratio Legis

La ratio della disposizione in commento si ritrova nella volontà del legislatore di valorizzare la tutela della salute rispetto a logiche puramente sportive, prevenendo i pericoli connessi all'uso di sostanze dopanti nello sport.

Spiegazione dell'art. 586 bis Codice Penale

La norma in esame punisce l’utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. La disposizione (introdotta con il d.lgs. n. 21 del 2018) riproduce la previsione di cui all’art. 9 della L. n. 376 del 2000 (“Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”).

Il bene giuridico tutelato è, in via principale, la salute individuale della persona e, in via subordinata, la lealtà e correttezza della competizione sportiva (il c.d. fair play sportivo).

Si tratta di un reato comune poiché può essere commesso da “chiunque”. In particolare, non è richiesta una qualifica specifica (ad esempio, medico o allenatore). Il reato è configurabile anche in capo allo stesso atleta che assume la sostanza.
Però, la qualifica del soggetto attivo può essere rilevante dal punto di vista delle conseguenze sanzionatorie: ai sensi del comma 3, la pena è aumentata se il fatto è realizzato da un componente del CONI; il comma 4 stabilisce che, se il fatto è commesso da chi esercita professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione.

Soggetto passivo è l’atleta, anche se non è un professionista o è un amatore.

La disposizione configura un reato di pericolo concreto: cioè, la condotta deve essere idonea a modificare le condizioni psico-fisiche o biologiche dell’atleta o a modificare i risultati dei controlli sull’uso di detti farmaci.

Quanto alla condotta penalmente rilevante, la norma contempla tre ipotesi:
  1. il comma 1 punisce le condotte di procacciamento, somministrazione, assunzione o favoreggiamento dell'impiego di sostanze dopanti. Per il “procacciamento”, è sufficiente l’attività di intermediazione tra fornitore ed atleta; con “somministrazione” ci si riferisce alla consegna materiale della sostanza all’atleta; ancora, il “favoreggiamento” comprende le attività volte a favorire l'atleta nell'acquisto e nell'utilizzo delle sostanze dopanti;
  2. il comma 2 incrimina l’adozione o sottoposizione a pratiche mediche dopanti;
  3. ai sensi del comma 7, è punito il commercio illegale di farmaci o sostanze dopanti. Per la giurisprudenza di legittimità, tale ipotesi deve qualificarsi come un reato abituale: occorre un’attività continuativa e organizzata (non sono sufficienti singoli episodi isolati).

Con riguardo alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, le fattispecie si configurano “salvo che il fatto costituisca più grave reato” (ad esempio, se dalla somministrazione deriva la morte o lesioni gravi). Inoltre, sempre in relazione ai reati di cui ai primi due commi, l’uso terapeutico della sostanza dopante determina un’esimente: cioè, l'uso medico esclude la rilevanza penale delle condotte prese in considerazione.

Le figure di reato previste dai commi 1 e 2 sono punite con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645, mentre quella di cui al comma 7 con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468.

Ancora, in relazione alle ipotesi delittuose di cui ai commi 1 e 2, il comma 3 della disposizione in commento prevede un aggravamento di pena in presenza delle seguenti circostanze:
  1. se dal fatto sia derivato un danno per la salute;
  2. se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
  3. se il fatto è commesso da un appartenente al CONI o ad un ente da questo riconosciuto. Ai sensi del comma 5, alla condanna consegue l’interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI o ente riconosciuto da questo.

A norma del comma 6, con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

Quanto all'elemento soggettivo, le figure di reati di cui ai commi 1, 2 e 7 richiedono il dolo specifico: ossia, il soggetto attivo deve essere mosso dalla specifica intenzione di modificare l’esito dei controlli.

Rispetto alla precedente formulazione non codicistica, l’ipotesi di cui al comma 7 era punita a titolo di dolo generico. Con la trasposizione nel codice penale, si è previsto il dolo specifico. Però, la Corte Costituzionale (sent. n. 105 del 2022) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 7 dell’art. 586-bis c.p. limitatamente alle parole “al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti” per violazione della norma di delega (il Governo aveva la delega ad inserire nel codice penale alcune figure criminose già previste da disposizioni di legge, ma non a modificarne il loro contenuto).

Massime relative all'art. 586 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 29957/2024

Per la configurabilitā del delitto di detenzione di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (cosiddetti anabolizzanti), previsto dall'art. 9, l. 14 dicembre 2000, n. 376 in materia di lotta contro il "doping" (fattispecie ora inserita nell'art. 586-bis c.p.), non č richiesto che l'attivitā sportiva sia svolta a livello professionistico o comunque agonistico.

Cass. pen. n. 32249/2024

In tema di tutela sanitaria delle attivitā sportive, il delitto di commercio clandestino di sostanze anabolizzanti, di cui all'art. 586-bis, comma settimo, cod. pen., si configura con la mera immissione della merce sul mercato, sia pure tramite canali riservati o pubblicizzati con specifici accorgimenti, e non presuppone l'individuazione di specifici acquirenti, non essendo richiesto, a fini perfezionativi, la vendita dei medicinali in questione, che costituisce solo un "posterius" rispetto al fatto tipico.

Cass. pen. n. 24884/2021

La competenza territoriale per il reato di assunzione di sostanze dopanti di cui all'art. 586-bis cod. pen. si determina in relazione al luogo in cui č avvenuta l'assunzione, da accertarsi sulla base di elementi oggettivi, e, ove tale accertamento risulti impossibile, secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9 cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 26326/2020

In tema di reati antidoping, č rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 586-bis, comma 7, c.p., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, nella parte in cui - sostituendo l'art. 9, comma 7, legge 14 dicembre 2000, n. 376, abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. n) del medesimo D.Lgs. n. 21 del 2018 - prevede il "fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti".

Cass. pen. n. 16437/2020

Per la configurabilitā del delitto di detenzione di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (cosiddetti anabolizzanti), previsto dall'art. 9, legge 14 dicembre 2000, n. 376 in materia di lotta contro il "doping"(fattispecie ora inserita nell'art. 586-bis cod. pen.), non č richiesto che l'attivitā sportiva sia svolta a livello professionistico o comunque agonistico.

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