Le norme di cui al presente capo sono dirette alla tutela della
famiglia, intesa oramai più come
situazione di fatto caratterizzata dalla stabilità della convivenza e serietà del rapporto, più che come
status giuridico derivante dal vincolo matrimoniale.
Tuttavia il legislatore penale ha dato rilevanza alla famiglia di fatto solo all'esterno del presente titolo, prevedendo un'aggravante in tema di pornografia minorile (art.
600 sexies e la facoltà di astensione dalla
testimonianza (art.
199 c.p.p.).
La norma in esame è stata più volte tacciata di illegittimità costituzionale, declaratoria tuttavia mai pervenuta a causa della scarsissima applicazione della disposizione.
Essa tutela la
morale familiare, ovvero il necessario rispetto da mostrare nei confronti dell'istituto della famiglia.
Secondo il
legislatore, l'esposizione di circostanze atte a
turbare il sentimento della famiglia tramite la
pubblicazione i giornali o altri scritti periodici, è capace di determinare un profondo senso di disgusto nel lettore.
///SPIEGAZIONE ESTESA
La norma in esame punisce chi, nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nonché nei disegni che ad essa si riferiscano o nelle inserzioni fatte negli stessi a scopo pubblicitario, esponga volontariamente o metta in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare.
La
condotta criminosa consiste negli atti con cui l'agente
esponga o
metta in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare, all'interno della cronaca contenuta nei giornali o in altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscano, o nelle inserzioni pubblicitarie fatte nei medesimi giornali o scritti. Si deve, dunque, trattare di scritti di cronaca, cioè narrazioni o resoconti di fatti di attualità, qualsiasi sia la loro fonte, oppure di riproduzioni di notizie di cronaca; non, invece, di articoli di fondo, né di articoli scientifici o storici, né, ancora, di novelle o puntate di romanzi. Si può anche trattare, però, di disegni che illustrino un fatto o uno scritto di cronaca all'interno di un giornale o di un altro scritto periodico, oppure di inserzioni pubblicitarie inserite in questi ultimi.
In ogni caso la circostanza esposta o messa in rilievo deve essere idonea ad offendere, non semplicemente a turbare, la morale familiare.
Il delitto deve necessariamente essere commesso attraverso lo
strumento della
stampa periodica, anche clandestina, ossia giornali e altri scritti periodici quali, ad esempio, le riviste. Non integra invece il reato in esame la condotta realizzata tramite pubblicazioni non periodiche, come ad esempio i libri.
L'
evento tipico è dato dalla conoscenza, da parte del pubblico, della circostanza atta ad offendere la morale familiare che, così, viene messa in pericolo.
Il reato si considera, quindi,
consumato nel momento stesso in cui abbia luogo la pubblicazione del periodico,
non essendo, così, configurabile il
tentativo, poiché, se la pubblicazione ha luogo il delitto è già consumato, mentre se non ha luogo non si ha un fatto punibile.
Ai fini della configurazione del delitto in esame è sufficiente che sussista, in capo all'agente, il
dolo generico, quale volontà di esporre o mettere in rilievo, col mezzo della stampa periodica, in particolare nella sua cronaca, in disegni che vi si riferiscano o in inserzioni pubblicitarie, circostanze che possano offendere la morale familiare, senza bisogno, dunque, che questo sia necessariamente il fine perseguito dal reo.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA