Titolo abrogato dall'art. 22, L. 22 maggio 1978, n. 194.
[Chiunque cagiona l'aborto di una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto.
Si applica la disposizione dell'articolo precedente:
- 1) se la donna è minore degli anni quattordici, o, comunque, non ha capacità d'intendere o di volere;
- 2) se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con inganno. ]