(1)Se, fuori dai casi di cui all’articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate(2), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.
Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall’articolo 474, secondo comma.
Note
                                                        
                      (1)
                    
                  Tale articolo è stato inserito dall’art. 15, comma 1, lett. c), della L. 23 luglio 2009, n. 99.
                
                              
                                                        
                      (2)
                    
                  Il riferimento è alle ipotesi di detenzione e vendita di merce contraffatta poste in essere in maniera professionale e non, quindi, occasionale.
                
                          
            
                           
         
      

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