Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate [64] se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato(1), o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.
Note
(1)
Il deprezzamento deve essere stabilito in rapporto al valore originario della valuta o del titolo ovvero al valore registrato al momento della spendita o della messa in circolazione degli stessi, nonché deve essere apprezzabile secondo elementi oggettivi.