Chiunque attenta(1) alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per la illuminazione o per le industrie(2), è punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.
Se dal fatto deriva un disastro(3), la pena è della reclusione da tre a dieci anni [449].
Note
(1)
Essendo un delitto di attentato, rileva qualsiasi comportamento idoneo a creare una condizione di pericolo di tali impianti, non è quindi necessario che l'agente abbia dato luogo ad una reale lesione dell'incolumità pubblica
(2)
In quanto l'elenco presente si ritiene tassativo, non si ritiene possano godere di tale copertura penale gli impianti necessari alle comunicazioni radiofoniche o televisive.
(3)
Si tratta di una circostanza aggravante speciale, che si verifica in presenza di un disastro per tale intendendosi n incidente di non comune gravità, produttivo di danni estesi e complessi, che mette a repentaglio la vita e l'integrità di un numero indeterminato di persone.