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Articolo 526 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 526 Codice Penale

Articolo abrogato dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66.

[Chiunque, con promessa di matrimonio, seduce una donna minore di età, inducendola in errore sul proprio stato di persona coniugata, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Vi è seduzione quando vi è stata congiunzione carnale.]

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