Chiunque, per disprezzo(1) verso l'Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorità stessa(2), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
Note
(1)
La locuzione per disprezzo indica il movente che deve animare il soggetto agente.
(2)
Si tratta di una disposizione mista alternativa, perciò l'illecito resta unico a fronte di un'azione composita che contempli varie modalità di danneggiamento.