(1)I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322 ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.
Note
(1)
Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1 comma 1 lett. p) della L. 9 gennaio 2019 n. 3.