Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero(1), è punito con la reclusione da quattro a quindici anni.
La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare(2).
Note
(1)
Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui uno o più cittadini vengono arruolati o sono loro consegnate armi o munizioni, senza la necessità che tali soggetti siano passati all'estero o abbiano preso effettivamente servizio.
(2)
Si tratta di una circostanza aggravante speciale, che aumenta di un terzo la pena prevista.