(massima n. 1)
Dalla contestazione all'imputato della circostanza aggravante di cui all'art. 94 c.p. (commissione dei reati in stato di ubriachezza abituale) automaticamente discende l'applicazione del divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche senza che al riguardo occorra alcuna specifica contestazione. La norma contenuta nell'art. 94, infatti, attiene alla imputabilitą ed agli effetti aggravanti della ubriachezza abituale.