Articolo abrogato dall’art. 89, L. 26 luglio 1975, n. 354.
[Presso ciascun tribunale è costituito un consiglio di patronato, al quale sono conferite le attribuzioni seguenti:
1. prestare assistenza ai liberati dal carcere, agevolandoli, se occorre, nel trovare stabile lavoro;
2. prestare assistenza alle famiglie di coloro che sono detenuti, con ogni forma di soccorso e, eccezionalmente, anche con sussidi in denaro.
Alle spese necessarie per l'opera di assistenza dei consigli di patronato provvede la Cassa delle ammende.]