(massima n. 1)
In tema di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertą personale, lo Stato di condanna, ai fini di stabilire se permanga la propria competenza a provvedere in sede esecutiva in ordine ad una richiesta del condannato, deve preliminarmente acquisire presso lo Stato di esecuzione le informazioni necessarie circa l'avvenuto completamento dell'espiazione della pena, non potendo pił eseguire la pena qualora lo Stato di esecuzione abbia comunicato di considerare completata l'esecuzione stessa.