1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera, salvo che si tratti dell'esecuzione di una confisca, il condannato non può essere estradato né sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze [649](1).
Note
(1)
Si tratta di una logica conseguenza del riconoscimento, fermo restando che tale istituto continua a coesistere con la prospettiva del rinnovamento del giudizio, di cui all'art. 11 del codice penale, rispetto al quale si pone in alternativa.