La norma in esame estende le regole risarcitorie di cui all'art.
314 anche alle fattispecie in cui la
custodia cautelare (equivalente a tutti gli effetti alla detenzione) è stata sofferta all'estero per via di una domanda di estradizione presentata dallo Stato italiano. Qualora la domanda di estradizione fosse illegittima o comunque sostanzialmente ingiusta, la custodia cautelare ed i suoi patemi ne sono una diretta conseguenza, e pertanto lo Stato è tenuto a risarcire il soggetto.
L'art. 314 individua due diverse categorie di ingiusta detenzione.
La prima si riferisce all'ipotesi in cui l'imputato, dopo aver sofferto un periodo di
custodia cautelare senza avervi dato causa con dolo o colpa grave, venga prosciolto con
sentenza irrevocabile per non aver commesso il fatto, ovvero perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, ivi comprese le ipotesi di fatto compiuto nell'
adempimento di un dovere o nell'
esercizio di un diritto o ancora perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Lo stesso vale per la persona ingiustamente detenuta nei cui confronti siano stati pronunciati, al termine delle
indagini preliminari, una
sentenza di non luogo a procedere con le medesime formule o un provvedimento di
archiviazione.Le ipotesi elencate manifestano situazioni in cui la stessa sentenza evidenzia la sostanziale ingiustizia delle decisioni restrittive della
libertà personale.
La seconda categoria si riferisce invece all'imputato
detenuto senza che ricorressero le condizioni di applicabilità di cui agli articoli
273 e
280. Qui no viene in rilievo una sostanziale ingiustizia della decisione, bensì una sua
illegittimità.