1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità sociale(1).
Note
(1)
Si ritiene che la norma si riferisca sia alle ipotesi di differimento di una misura non ancora iniziata sia ai casi di sospensione di una già in corso.