La norma in esame, di natura meramente programmatica e ricognitiva, prevede l'obbligo per l'
autorità giudiziaria italiana di
riconoscere ed eseguire senza ritardo e con modalità che ne assicurino la celerità le decisioni ed i provvedimenti giudiziari di altri Stati membri.
Tale disposizione è un corollario di quanto previsto dall'art.
111, il quale ha imposto, tra gli altri principi, la
ragionevole durata del processo, al fine di non ledere i diritti dei soggetti coinvolti ed assicurare il prima possibile il principio della certezza dei rapporti giuridici, evidentemente minati da procedimenti eccessivamente lunghi.
Nel medesimo solco si inserisce la disposizione di cui al secondo comma, il quale prevede che,
qualora vi sia il consenso dell'interessato, l'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari stranieri va fatta
senza formalità, al fine di consentire un ulteriore snellimento della procedura di riconoscimento e di esecuzione.