Dopo che le norme del presente titolo hanno disciplinato il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti delle autorità giurisdizionali di altri Stati membri, l'articolo in esame si occupa di precisare che
i terzi coinvolti dalle decisioni circa il riconoscimento e l'esecuzione sono tutelati con i mezzi previsti dall'ordinamento, come se i provvedimenti e le decisioni fossero state emesse dall'autorità giurisdizionale italiana.
Attraverso tale disposizione il legislatore ha imposto il recupero del
contraddittorio e del diritto di intervento dei terzi all'interno del procedimento, sebbene postumo rispetto alla decisone o al provvedimento originario.
Il terzo interessato potrà dunque ad esempio opporsi al riconoscimento della decisioni che condanni il soggetto principale al risarcimento in favore dei danneggiati dal reato, quando il terzo è chiamato a rispondere in solido, qualora sia
responsabile civile.
Occorre tuttavia una precisazione: i terzi sono
tutelati solo se in buona fede, vale a dire quando non abbiano potuto partecipare alla decisione o alla formazione del provvedimento dell'autorità giurisdizionale estera, ad esempio perché mai venuti a conoscenza del procedimento, oppure perché impossibilitati a partecipare e, dunque, a far valere le proprie ragioni.