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Articolo 268 ter Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Acquisizione al fascicolo delle indagini

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 268 ter Codice di procedura penale

Articolo abrogato dal D. L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7.

[(1)(2)1. L’acquisizione delle comunicazioni o conversazioni utilizzate, nel corso delle indagini preliminari, per l’adozione di una misura cautelare è disposta dal pubblico ministero, con inserimento dei verbali e degli atti ad esse relativi nel fascicolo di cui all’articolo 373, comma 5.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il pubblico ministero, entro cinque giorni dal deposito, presenta al giudice la richiesta di acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche contenuti nell’elenco formato a norma dell’articolo 268 bis, comma 1, e ne dà contestualmente comunicazione ai difensori.

3. I difensori, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell’avviso di cui all’articolo 268-bis, comma 2, hanno facoltà di richiedere l’acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, rilevanti a fini di prova, non comprese nell’elenco formato dal pubblico ministero, ovvero l’eliminazione di quelle, ivi indicate, inutilizzabili o di cui è vietata la trascrizione, anche sommaria, nel verbale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2-bis dell’articolo 268. Tale termine può essere prorogato dal giudice per un periodo non superiore a dieci giorni, in ragione della complessità del procedimento e del numero delle intercettazioni.

4. La richiesta, unitamente agli atti allegati, è depositata nella segreteria del pubblico ministero che ne cura l’immediata trasmissione al giudice.

5. Il pubblico ministero e i difensori, sino alla decisione del giudice, possono integrare le richieste e presentare memorie.

6. Il pubblico ministero, in relazione alle comunicazioni o conversazioni di cui al comma 1, può chiedere al giudice, con le modalità e nei termini indicati dai commi precedenti, l’eliminazione dal fascicolo dei verbali e delle registrazioni di cui ritiene, per elementi sopravvenuti, l’irrilevanza(3).]

Note

(1) Articolo inserito dall'art. 3, D.Lgs. 29/12/2017, n. 216 con decorrenza dal 26/01/2018 ed applicazione alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019.
In un secondo momento, il D. Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019".

(2) Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020".
(3) Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione."

Spiegazione dell'art. 268 ter Codice di procedura penale

Ai sensi della norma in commento, il risultato delle intercettazioni è acquisito alle indagini su disposizione del pubblico ministero ai fini dell’adozione di una misura cautelare, ed è inserito nel fascicolo del pubblico ministero stesso.

Negli altri casi, ovvero quando non è necessaria l’adozione di una misura cautelare, il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di acquisizione dell’elenco delle intercettazioni informatiche e/o telematiche rilevanti ai fini della prova, e avvisa i difensori delle parti.

I difensori, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell’avviso relativo alla c.d. disclosure dei risultati delle intercettazioni hanno facoltà di richiedere l’acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, rilevanti a fini di prova, non comprese nell’elenco formato dal pubblico ministero, ovvero l’eliminazione di quelle, ivi indicate, inutilizzabili o di cui è vietata la trascrizione.

Tale termine, qualora il procedimento appaia particolarmente complesso o per il numero di intercettazioni, può essere prorogato dal giudice per un periodo non superiore a dieci giorni.

Fin tanto che il giudice non ha adottato un provvedimento sulla questione, ai difensori delle parti ed al pubblico ministero è consentito integrare le richieste e presentare memorie, ponendo dunque in essere un contraddittorio e tentare di far valere le proprie ragioni prima della decisione del giudice.

Sempre prima di tale decisione, il p.m. può ottenere il consenso del giudice a far eliminare le tracce delle intercettazioni irrilevanti ai fini del procedimento. Anche in tale ipotesi vi è dunque un controllo del giudice circa la legittimità e l’opportunità dell’acquisizione dei risultati delle intercettazioni.

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