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Articolo 268 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Deposito verbali e registrazioni

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 268 bis Codice di procedura penale

Articolo abrogato dal D. L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7.

[(1)(2)1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita le annotazioni, i verbali e le registrazioni, unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, e forma l’elenco delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti a fini di prova.

2. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso della facoltà di esaminare gli atti, di prendere visione dell’elenco di cui al comma 1, nonché di ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

3. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo, non oltre la chiusura delle indagini(3).]

Note

(1) Articolo inserito dall'art. 3, D. Lgs. 29/12/2017, n. 216 con decorrenza dal 26/01/2018 ed applicazione alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019.
Il D. Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019".
(2) Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020".
(3) Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione."

Spiegazione dell'art. 268 bis Codice di procedura penale

La norma in commento, in un’ottica garantistica di tutela della libertà delle comunicazioni ex art. [[n15]] Cost., disciplina la conservazione delle intercettazioni effettuate. Le comunicazioni intercettate vanno infatti registrate e delle relative operazioni deve essere redatto verbale in cui è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle intercettazioni.

Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero è tenuto a depositare le annotazioni, i verbali e le registrazioni, oltre ai decreti che man mano si sono conseguiti dall’utilizzo di tale mezzo di ricerca della prova in poi. Da ultimo, forma l’elenco delle intercettazioni informatiche e/o telematiche rilevanti ai fini della prova.

Nell’ottica di consentire il più possibile la c.d. disclosure, i difensori delle parti devono essere dotti della possibilità di esaminare i relativi fascicoli e di ascoltare le registrazioni.

Tuttavia, anche qui, per la privilegiata intenzione di tutelare le indagini, il pubblico ministero può farsi autorizzare la disclosure, ma il rischio di pregiudicare le indagini deve essere grave.

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