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Articolo 241 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Documenti falsi

Dispositivo dell'art. 241 Codice di procedura penale

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 537(1), il giudice, se ritiene la falsità di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento [2, 207](2).

Note

(1) Sono esclusi i casi in cui la falsità sia accertata e dichiarata con la sentenza di condanna o di proscioglimento.
(2) Il giudice ha potere di accertare l'eventuale falsità dei documenti in sede di valutazione complessiva delle prove, senza quindi ricorrere allo schema dell'impugnazione e del conseguente incidente di falso.

Ratio Legis

Il legislatore ha qui approntato una disciplina unitaria della prova documentale al fine di eliminare le incertezze della legislazione previgente, optando per l'abolizione della c.d. pregiudizialità penale.

Spiegazione dell'art. 241 Codice di procedura penale

Salvo il caso in cui venga appositamente pronunciata una sentenza sulla falsità dei documenti acquisiti al processo, la norma in esame stabilisce che il giudice, ove ritenga falso uno dei documenti acquisiti, debba informare il pubblico ministero perché valuti l’opportunità di esercitare l’azione penale a carico dell’autore del falso, ma solo dopo la definizione del procedimento in corso.

In tal modo si riconosce in sostanza al giudice di poter accertare incidenter tantum l’eventuale falsità di documenti, rinunciando così il legislatore a riproporre nel nuovo codice lo schema dell’impugnazione e del conseguente incidente di falso.

Le fattispecie di falso sono inserite in un apposita sezione del codice penale, a partire dall'articolo 476 c.p. in poi, e puniscono le falsità commesse sia dai pubblici ufficiali che dai privati, in cui il bene giuridico tutelato viene rappresentato dalla fiducia che i consociati devono poter riporre in talune tipologie di atti, oltre all'interesse dello Stato che tali documenti possano costituire fede privilegiata di quanto in essi contenuto.

Massime relative all'art. 241 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 4086/1997

Dal combinato disposto dell'art. 241 c.p.p. e secondo comma dell'art. 425 c.p.p., emerge l'esistenza, nell'ordinamento processuale, di un principio che impone al giudice la declaratoria della falsità di atti o documenti, quando essa sia accertata sulla base degli atti, anche a seguito di proscioglimento in esito all'udienza preliminare. E ciò in quanto non può ipotizzarsi che un'eventuale sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato, renda esente da sanzione quegli atti o documenti la cui falsità risulti dall'accertamento del fatto-reato in ordine al quale viene emessa la pronunzia.

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