Per quanto concerne l’
esame delle parti private, destinato a prendere il posto della figura dell’intervento in sede dibattimentale ex art.
503 e, in determinate ipotesi, anche dell’intervento in sede di
incidente probatorio (artt.
392 e ss.), va sin d’ora precisato che trattasi di un vero e proprio
mezzo di prova, anche se di natura meramente eventuale, dato che la sua esperibilità è condizionata alla volontà delle parti stesse. I
mezzi di prova non vanno confusi con i mezzi di ricerca della prova (ispezioni,
perquisizioni, sequestri, intercettazioni), che sono invece funzionali a permettere l’acquisizione di tracce, notizie o dichiarazioni idonee ad assumere rilevanza probatoria.
Ai sensi della norma in commento, le parti (ad esclusione quindi del testimone, obbligato a deporre) sono sottoposte all’esame
soltanto quando ne facciano richiesta oppure consentano alla richiesta fatta dall’altra parte (eccettuata l’ipotesi della
parte civile, la quale può altresì essere chiamata a deporre come testimone).
Va precisato in primo luogo che la parte, una volta che abbia acconsentito all’esame, perde la possibilità di esercitare senza alcun pregiudizio la strategia del silenzio e, in secondo luogo, che per quanto concerne l’
imputato la scelta di rifiutare l’esame non è in realtà del tutto libera, dato che egli, ex art.
210, può essere chiamato a testimoniare nel caso in cui abbia reso dichiarazioni sul fatto altrui, tranne quando abbia assunto la figura di “testimone assistito” ai sensi dell’articolo
197 bis.