La
testimonianza appartiene ai
mezzi di prova, caratterizzati dal fatto che offrono al giudice dei risultati direttamente utilizzabili dal giudice ai fini della successiva decisione. I mezzi di prova non vanno confusi con i mezzi di ricerca della prova (ispezioni,
perquisizioni, sequestri, intercettazioni), che sono invece funzionali a permettere l’acquisizione di tracce, notizie o dichiarazioni idonee ad assumere rilevanza probatoria.
La norma in esame disciplina la particolare ipotesi in cui la testimonianza debba essere resa da
agenti diplomatici o da
incaricati di una missione diplomatica all'estero.
In tali ipotesi, se i soggetti di cui sopra si trovano al di fuori del territorio statale, il giudice deve trasmettere la relativa richiesta di rogatoria presso il consolato estero di riferimento, il tutto tramite il ministero della giustizia.
Nel caso sia necessario eseguire un atto di ricognizione o confronto la testimonianza viene assunta nei luoghi e nelle forme ordinarie, in quanto alla continuità dell'esercizio delle funzioni diplomatiche vengono preferite le esigenze dell'accertamento penale.
Tuttavia, se il giudice ritiene indispensabile la comparizione personale, si procede mediante ordinaria convocazione nelle ipotesi in cui si debba procedere a
ricognizione o confronto o per altre necessità.