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Articolo 133 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Disposizione generale

Dispositivo dell'art. 133 bis Codice di procedura penale

1. (1)Salvo che sia diversamente previsto, quando l'autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza si osservano le disposizioni di cui all'articolo 133 ter.

Note

(1) Disposizione introdotta dall'art. 8 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

La nuova disciplina sulla partecipazione a distanza ritrova la propria ratio nella volontà del legislatore di bilanciare due opposte esigenze: per un verso, si vuole realizzare la semplificazione e la speditezza del processo penale; per altro verso, si vuole assicurare la partecipazione dell’imputato (e, dunque, il suo diritto di difesa) e delle altre parti.

Spiegazione dell'art. 133 bis Codice di procedura penale

La riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) ha inserito, nel Libro II del codice di procedura penale, il nuovo Titolo II-bis che disciplina la partecipazione a distanza. In particolare, questo nuovo Titolo è composto solo dall’133-bis c.p.p. e dall’art. 133 ter del c.p.p..

L’art. 133-bis c.p.p. (introdotto dalla riforma Cartabia) precisa i casi in cui si può optare per la partecipazione a distanza di una o più parti. Il legislatore ha previsto questa possibilità nelle ipotesi in cui l’autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un’udienza.

In questi casi, si deve seguire la disciplina prevista dall’art. 133 ter del c.p.p., il quale precisa le modalità di attuazione del collegamento a distanza, individua i luoghi idonei a consentire tale collegamento e stabilisce le garanzie da assicurare in caso di partecipazione a distanza.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

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