Cass. pen. n. 32348/2008
L'ordinanza che dispone la revoca della sentenza di non luogo a procedere non č autonomamente ricorribile per cassazione. (In motivazione, la S.C. ha escluso la ricorribilitā di detta ordinanza anche con riferimento alla violazione delle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen.). (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Catanzaro, 23 Luglio 2007).
Cass. pen. n. 29175/2005
Il procedimento per la revoca della sentenza di non luogo a procedere deve svolgersi non de plano, ma nel rispetto del contraddittorio, nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p., con la conseguenza che il provvedimento di revoca adottato non osservando le forme procedimentali prescritte č ricorribile per cassazione da parte dell'imputato, a norma dell'art. 127, comma settimo, richiamato dall'art. 435, comma terzo. (La Corte, in proposito, ha escluso l'applicabilitā all'imputato del disposto dell'art. 437, trattandosi di disposizione contenente una limitazione dei motivi di ricorso proponibili dal P.M. avverso l'ordinanza che dichiari inammissibile o rigetti la richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere).