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Articolo 437 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Ricorso per cassazione

Dispositivo dell'art. 437 Codice di procedura penale

1. Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e)(1).

Note

(1) Tale limitazione dei motivi di ricorso è stata inserita dall'art. 6, comma 1, della l. 26 marzo 2001, n. 128.

Ratio Legis

Tale disposizione trova il proprio fondamento nell'eventualità che, dopo la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere, sopravvengano nuove fonti di prova.

Spiegazione dell'art. 437 Codice di procedura penale

La richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere, può chiaramente provenire solo dal pubblico ministero. Per tale motivo, in caso di pronuncia di rigetto o di inammissibilità della richiesta, è solo il p.m. che può ricorrere per Cassazione, ma solamente per i motivi di cui alle lettere b), d), ed e) dell'articolo 606.

Per quanto concerne l'inammissibilità, un'ipotesi si può configurare, ad esempio, nella mancata indicazione nella richiesta del P.M. della sopravvenienza di nuove fonti di prova. Per quanto riguarda invece il rigetto, esso si fonda su di una valutazione di merito da parte del giudice per le indagini preliminari.

Massime relative all'art. 437 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 32348/2008

L'ordinanza che dispone la revoca della sentenza di non luogo a procedere non č autonomamente ricorribile per cassazione. (In motivazione, la S.C. ha escluso la ricorribilitā di detta ordinanza anche con riferimento alla violazione delle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen.). (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Catanzaro, 23 Luglio 2007).

Cass. pen. n. 29175/2005

Il procedimento per la revoca della sentenza di non luogo a procedere deve svolgersi non de plano, ma nel rispetto del contraddittorio, nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p., con la conseguenza che il provvedimento di revoca adottato non osservando le forme procedimentali prescritte č ricorribile per cassazione da parte dell'imputato, a norma dell'art. 127, comma settimo, richiamato dall'art. 435, comma terzo. (La Corte, in proposito, ha escluso l'applicabilitā all'imputato del disposto dell'art. 437, trattandosi di disposizione contenente una limitazione dei motivi di ricorso proponibili dal P.M. avverso l'ordinanza che dichiari inammissibile o rigetti la richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere).

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