1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio [65, 375] o confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice [132](1).
Note
(1)
Nel caso in cui non si tratti di interrogatorio o confronto e la persona sottoposta ad indagine non si presenta senza addurre un legittimo impedimento, l'accompagnamento coattivo è disposto direttamente dal P.M. ai sensi dell'art. 375.