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Articolo 69 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Morte dell'imputato

Dispositivo dell'art. 69 Codice di procedura penale

1. Se risulta la morte dell'imputato, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'articolo 129.

2. La sentenza non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona [649 c.p.p.], qualora successivamente si accerti che la morte dell'imputato è stata erroneamente dichiarata.

Ratio Legis




Spiegazione dell'art. 69 Codice di procedura penale

Premesso che la morte dell'imputato rappresenta innanzitutto una causa estintiva del reato. La relativa disciplina è subordinata a quanto prescritto dall'art. 129, comma 2, ai sensi del quale al giudice, se risulta accertata la morte dell'imputato, non è precluso adottare la formula di merito, quando è evidente che il fatto no sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato. Tale ordine logico-giuridico di pronunce rileva per l'efficacia della sentenza di assoluzione negli eventuali giudizi civili o amministrativi.

Il comma 2 del presente articolo precisa che la sentenza di non luogo a procedere non impedisce l'esercizio dell'azione penale contro la stessa persona e per il medesimo fatto, qualora si accerti che l'imputato in realtà non è morto. Con tale enunciato il legislatore ha inserito un'eccezione al principio del ne bis in idem, per chiari motivi di ragionevolezza sistematica.

Massime relative all'art. 69 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 49783/2009

La declaratoria di improcedibilità per difetto di querela prevale su quella determinata dall'estinzione del reato per morte dell'imputato giacché la mancanza di una condizione di procedibilità osta a qualsiasi altra indagine in fatto.

Cass. pen. n. 25615/2009

La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato prevale su quella di prescrizione, avendo quest'ultima carattere di accertamento costitutivo, precluso nei confronti di persona non più in vita e in relazione a un rapporto processuale oramai estinto.

Cass. pen. n. 22392/2008

Nel caso d'imputato deceduto nel periodo intercorrente tra la lettura del dispositivo in udienza e il deposito della sentenza, l'impugnazione successivamente proposta dal difensore e dagli eredi non va dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione, ma improponibile per insussistenza del rapporto d'impugnazione, con l'effetto d'essere inidonea a produrre l'effetto processuale necessario ad originare il relativo giudizio, se pur al fine di constatare l'invalidità del gravame. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con cui il giudice d'appello aveva dichiarato l'inammissibilità dei gravami, disponendo l'esecuzione della sentenza impugnata). (Annulla in parte senza rinvio, App. Catania, 1 Luglio 2005).

Cass. pen. n. 22817/2004

Allorché, sulla base di certificato di morte, riferito a persona omonima del ricorrente, la Corte di Cassazione abbia annullato senza rinvio la sentenza impugnata, il successivo accertamento dell'esistenza in vita dell'imputato non può determinare né la rettificazione della sentenza ai sensi dell'art. 130 c.p.p. - essendo intervenuto l'annullamento sulla base di un certificato di morte allegato agli atti, quantunque riferito a persona diversa né l'avvio della procedura di correzione dell'errore di fatto di cui all'art. 625-bis c.p.p. stesso, non essendo quest'ultima consentita per le sentenze di annullamento, ma dà luogo all'attivazione della procedura prevista nel precedente art. 69 c.p.p., comma secondo, con la conseguente trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica competente per l'eventuale esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona.

Cass. pen. n. 13910/2004

La causa di estinzione del reato di cui all'art. 150 c.p. prevale su ogni altra causa di estinzione e quindi anche sulla prescrizione, qualora non risultino elementi idonei a suffragare la sussistenza di una causa di non punibilità, di immediata applicazione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (Nella specie la Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio la sentenza per morte dell'imputato il cui reato era stato già dichiarato prescritto, ha dovuto dichiarare anche inammissibile il ricorso della parte civile, stante l'inapplicabilità del disposto dell'art. 578 c.p.p. che impone al giudice di decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni civili esclusivamente nei casi di estinzione del reato per amnistia o prescrizione).

Cass. pen. n. 34400/2001

Il ricorso per cassazione proposto dal difensore dopo la morte dell'imputato è inammissibile per mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale, che costituisce uno dei presupposti essenziali del processo. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal difensore dopo la morte dell'imputato avverso la sentenza di estinzione per ottenere una pronuncia di merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p.).

Cass. pen. n. 4746/1995

La mancanza di una condizione di procedibilità, come la querela, osta all'inizio di qualsiasi attività processuale, e quindi, di qualsiasi altra indagine in fatto, compresa quella riguardante l'esistenza in vita dell'imputato. (Fattispecie nella quale è stata respinta la tesi del ricorrente procuratore generale, secondo cui la declaratoria di estinzione per morte del reo ha priorità rispetto a quella pronunciata per difetto di querela).

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