(massima n. 1)
Nel caso d'imputato deceduto nel periodo intercorrente tra la lettura del dispositivo in udienza e il deposito della sentenza, l'impugnazione successivamente proposta dal difensore e dagli eredi non va dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione, ma improponibile per insussistenza del rapporto d'impugnazione, con l'effetto d'essere inidonea a produrre l'effetto processuale necessario ad originare il relativo giudizio, se pur al fine di constatare l'invaliditą del gravame. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con cui il giudice d'appello aveva dichiarato l'inammissibilitą dei gravami, disponendo l'esecuzione della sentenza impugnata). (Annulla in parte senza rinvio, App. Catania, 1 Luglio 2005).