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Articolo 661 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Esecuzione delle pene sostitutive

Dispositivo dell'art. 661 Codice di procedura penale

1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell’articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689(3). Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare è in custodia cautelare, permane nello stato detentivo in cui si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. In tutti gli altri casi, le misure cautelari disposte perdono immediatamente efficacia(1).

1-bis. L’esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell’articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689(2)(4).

2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a norma dell'articolo 660.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell’articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare è in custodia cautelare, permane nello stato detentivo in cui si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. In tutti gli altri casi, le misure cautelari disposte perdono immediatamente efficacia.
1-bis. L’esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell’articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
[omissis]

__________________

(1) Rubrica e comma modificato dall'art. 38, co. 1 lett. d) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Comma inserito dall'art. 38, co. 1 lett. d) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(3) L'art. 62 della L. n. 689 del 1981 (Esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive) stabilisce quanto segue:
"Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato. Il provvedimento di esecuzione è notificato altresì al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore della fase del giudizio. Il magistrato di sorveglianza procede a norma dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale e, previa verifica dell'attualità delle prescrizioni, entro il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della sentenza provvede con ordinanza con cui conferma e, ove necessario, modifica le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena. L'ordinanza è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato è domiciliato ovvero, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente. L'ordinanza è trasmessa anche all'ufficio di esecuzione penale esterna e, nel caso di semilibertà, al direttore dell'istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato.
Appena ricevuta l'ordinanza prevista al secondo comma, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in essa contenute e di presentarsi immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna. Provvede altresì al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione “documento non valido per l'espatrio”, limitatamente alla durata della pena.
Se il condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato. La pena sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione.
Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del terzo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dello stesso terzo comma. Di tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonché al direttore dell'istituto presso cui si trova il condannato alla semilibertà".
(4) L'art. 63 della L. n. 689 del 1981 (Esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo) prevede quanto segue:
"La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo che applicano il lavoro di pubblica utilità sono immediatamente trasmessi per estratto a cura della cancelleria all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico il condannato. La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo sono altresì trasmessi al pubblico ministero per gli adempimenti di cui all'articolo 70.
Appena ricevuto il provvedimento di cui al primo comma, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute e di presentarsi immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna. Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell'istituto, il quale informa anticipatamente l'organo di polizia e l'ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del condannato. Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all'ufficio di esecuzione penale esterna per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità.
Con la sentenza o con il decreto penale, il giudice incarica l'ufficio di esecuzione penale esterna e gli organi di polizia indicati al primo comma di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce periodicamente al giudice che ha applicato la pena sulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento sociale.
Al termine del lavoro di pubblica utilità, l'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce al giudice che, fuori dai casi previsti dall'articolo 66, dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue, e dispone la revoca della confisca nei casi di cui all'articolo 56-bis, quinto comma".

Ratio Legis

Il pubblico ministero e il magistrato di sorveglianza sono gli organi dell’esecuzione delle sanzioni sostitutive, secondo una suddivisione di competenze che ricalca quella in materia di pene detentive e pene pecuniarie.

Spiegazione dell'art. 661 Codice di procedura penale

L’art. 661 c.p.p., che regolamenta l’esecuzione delle pene sostitutive, è stato fortemente rivisto dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022). Questo intervento è stato necessario alla luce del fatto che la riforma ha previsto la possibilità di applicare le pene sostitutive direttamente con la sentenza di condanna.

La norma, nella sua attuale formulazione, distingue tre ipotesi:
  • il caso delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare;
  • il caso del lavoro di pubblica utilità;
  • il caso della pena pecuniaria come sanzione sostitutiva.

Il nuovo comma 1 (come modificato dalla riforma Cartabia) stabilisce che, quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero deve trasmettere la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell’art. 62 della L. n. 689 del 1981.

Peraltro, nel caso di condanna alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, nelle more della decisione del magistrato di sorveglianza, se il condannato alla è in custodia cautelare, egli rimane nello stato detentivo in cui si trova. Questo periodo di tempo è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Invece, in tutti gli altri casi, le misure cautelari disposte perdono immediatamente efficacia.

Invece, a norma del nuovo comma 1-bis (introdotto ex novo dalla riforma Cartabia), l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena ai sensi dell’art. 63 della L. n. 689 del 1981.

Infine, il comma 2 precisa che la pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita seguendo le stesse modalità con le quali viene eseguita la pena pecuniaria ex art. 660 del c.p.p..

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
L’originario articolo 661 c.p.p. rubricato “Esecuzione delle sanzioni sostitutive” si risolveva in una disciplina di semplice rinvio “alle leggi vigenti” e quindi alla legislazione speciale in materia con particolare riguardo all’articolo 62 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e all’articolo 660 c.p.p.


Per la semidetenzione e la libertà controllata, l’organo dell’esecuzione era il pubblico ministero, che trasmetteva l’estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza, incaricato di determinare le modalità di esecuzione della sanzione sostitutiva. L’esecuzione della pena pecuniaria era disciplinata dal comma 2, che rinviava semplicemente all’articolo 660 c.p.p.


Le nuove pene sostitutive introdotte dalla legge delega vengono eseguite in modo diverso, secondo uno schema tripartito:
a) pene sostitutive di natura detentiva come la semilibertà e la detenzione domiciliare, eseguite ai sensi dell’art. 62 l. n. 689/1981;
b) lavoro di pubblica utilità sostitutivo, eseguito ai sensi dell’art. 63 l. n. 689/1981;
c) pena pecuniaria sostitutiva, eseguita ai sensi dell’art. 660 c.p.p.
Da qui l’esigenza sistematica di mantenere una norma specifica per l’esecuzione delle pene sostitutive (con correlata modifica della rubrica) nel titolo II del Libro X del codice di procedura penale dedicato all’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, con analoga funzione di rinvio alla normativa speciale.


Nel contempo, la diversa natura e struttura delle nuove pene sostitutive ha imposto degli adeguamenti al nuovo sistema. Lo schema esecutivo originario, come si è detto, è stato conservato soltanto per la semilibertà e la detenzione domiciliare, prevedendo che "quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell’articolo 62 della legge 24 novembre 1981 n. 689".


In questa sede, va rilevato che il magistrato di sorveglianza competente territorialmente è individuato in relazione al domicilio del condannato, come previsto dal novellato articolo 62 legge 24 novembre 1981, n. 689.


In analogia alle disposizioni dell’art. 656 c.p.p. per l’esecuzione delle pene detentive, si è inteso disciplinare espressamente il caso in cui il condannato si trovi sottoposto a misure cautelari al momento della irrevocabilità della sentenza e quindi della sua esecutività, considerando anche in questo caso la maggiore rilevanza acquisita dalle nuove pene sostitutive di pene detentive brevi, estese fino a quattro anni.
Si è così previsto che "fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare è in custodia cautelare permane nello stato detentivo in cui si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti".


La norma va letta in combinato disposto con il nuovo comma 4 bis dell’art. 300 c.p.p., per effetto del quale solo il condannato alla semilibertà sostitutiva, se sottoposto alla custodia cautelare in carcere, rimane nello stato detentivo massimo; mentre il condannato alla detenzione domiciliare sostitutiva non può comunque rimanere in stato di custodia cautelare in carcere, ma permane nello stesso status libertatis solo se si trova agli arresti domiciliari cautelari. In entrambi i casi, il giudice può graduare la misura cautelare, ai sensi dell’articolo 299 c.p.p.


Al contrario, con la irrevocabilità della sentenza applicativa di pene sostitutive non detentive, si è ritenuto che le altre misure cautelari non avessero più ragione di proseguire, come del resto avviene anche per le condanne a pena detentiva; si è così previsto espressamente che "in tutti gli altri casi, le misure cautelari disposte perdono immediatamente efficacia".


Il nuovo secondo comma si occupa, invece, specificamente, e sempre con forma di rinvio, dell’esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, che "è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell’articolo 63 della legge 24 novembre 1981 n. 689".
L’originario comma 2, ora comma 3, rimane inalterato con riguardo all’esecuzione della pena pecuniaria con rinvio all’articolo 660 c.p.p., che tuttavia è stato interamente riformato.

Massime relative all'art. 661 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 17964/2004

Il giudice dell'esecuzione non può applicare al condannato sottoposto a misure alternative alla detenzione le pene sostitutive previste dalla Legge n. 689 del 1981 in quanto esse sono di competenza esclusiva del giudice di cognizione.

Cass. pen. n. 19292/2004

In tema di conversione, per insolvibilità, della pena pecuniaria in libertà controllata, la competenza alla gestione complessiva della misura sostitutiva e, quindi, anche ad eventuali modificazioni della medesima, pur nel caso di trasferimento di residenza del condannato, appartiene al magistrato di sorveglianza che ha provveduto alla conversione della pena pecuniaria e non a quello che ha giurisdizione sul territorio di residenza o dimora del condannato medesimo.

Cass. pen. n. 2856/1995

Il potere di modificare le prescrizioni inerenti all'ordinanza che ha disposto le modalità di esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata spetta allo stesso magistrato di sorveglianza che ha emesso la suddetta ordinanza, a prescindere dal fatto che la persona sottoposta agli obblighi si sia trasferita.

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